TARI – norme generali

  • Servizio attivo

La TARI è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013.


A chi è rivolto

Sono tenuti alla denuncia e al pagamento tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data dell’INIZIO dell’occupazione, della detenzione o del possesso o della CESSAZIONE.

La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.

Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di VARIAZIONE e di CESSAZIONE del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione

N.B.: Con la dichiarazione di INIZIO corrispondente alla RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente per la gestione TARI sarà poi possibile recarsi presso lo sportello Hera per la consegna ed attivazione della CARTA SMERALDO

I soggetti obbligati sono tenuti a dichiarare qualsiasi cambiamento della propria situazione abitativa, relativa agli spazi occupati, perché incide sulla tariffa Tari.

Esempi

  • se acquista o affitta un appartamento/immobile deve presentare dichiarazione di nuova occupazione;
  • se lascia il suo vecchio appartamento/immobile deve presentare dichiarazione di cessazione occupazione. Se non lo fa, dovrà continuare a pagare la Tari anche per l’appartamento/immobile che non occupa più.
    N.B. La dichiarazione di cessazione non deve essere presentata se nell'immobile rimangono utenze attive (es. luce, gas, acqua). Infatti in questo caso dovrà continuare a pagare la Tari;
  • deve comunicare le variazioni di metratura perché la modifica della superficie determina una variazione della Tari;
  • deve comunicare anche una variazione degli occupanti che non appartengono al suo nucleo familiare anagrafico ma che convivono con lui;
  • deve controllare i dati catastali.

Descrizione

Si tratta di un prelievo che ha come obiettivo la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Esistono due tipologie di  utenze TARI:

  1. Domestiche: abitazioni, garage, cantine, ecc.
  2. Non domestiche: attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.

Come fare

Oltre a versare la TARI alle scadenze fissate, i contribuenti devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l'occupazione dei locali o delle aree scoperte soggette all'applicazione della tassa (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc.).

I moduli sono disponibili

  • in calce a questa pagina:
  • all'ufficio URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
  • all’ufficio Tributi

Cosa serve

Consultare la modulistica in calce alla pagina

Cosa si ottiene

Il versamento della Tari sarà effettuato in 3 rate utilizzando i modelli F24 che saranno inviati con due avvisi diversi.

Il primo avviso è pertanto suddiviso in sole due rate ed è stato calcolato a titolo di acconto per un importo pari ai 2/3 del dovuto.

I conguagli relativi alle variazioni eventualmente intervenute nel corso del corrente anno saranno conteggiati nella terza rata, che sarà inviata successivamente in cui saranno applicate le tariffe dell'anno in corso.

Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall’obbligo di pagamento della tassa alle date sopra indicate.

Il modello dell'avviso di pagamento, in caso di mancato recapito, può essere:

  • ritirato presso l’ufficio Tributi
  • richiesto tramite posta elettronica

Tempi e scadenze

30 Giugno 1 rata

30 Settembre 2 rata

2 Dicembre 3 rata

Quanto costa

La tassa da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie calpestabile dell’immobile dichiarata ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile:

la quota fissa è espressa in euro per unità di superficie  e la quota variabile in euro in dipendenza del numero di occupanti.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali occupati e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta:

All’importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che anche per l’anno 2024 è pari al 5% della tassa comunale (TEFA).

A decorrere dal 2024 l'Autorità di regolazione per l'energia e ambiente (ARERA) con delibera n.386/2023 ha istituito, in aggiunta all'importo dovuto per la TARI, due componenti perequative denominate UR1 e UR2: -UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a €.0,10 a utenza. -UR2 per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamità. Tali somme sono incassate dal comune per conto della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) e ad essa interamente riversati.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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