I pubblici spettacoli si possono distinguere in:
Pubblici trattenimenti (di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.)
La verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 non è necessaria per i trattenimenti di minore significatività.
Tali spettacoli devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
luogo all'aperto/locale già agibile ai sensi dell'attività di Pubblico Spettacolo;
palchi e pedane sotto gli 80 cm;
assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico;
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico.
La valutazione sulla necessarietà della verifica di agibilità spetta al Comune, una volta ricevute la domanda e le relazioni tecniche allegate ad essa. Occorre pertanto un conguro preavviso nella loro presentazione.
Pubblici spettacoli (di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.)
La verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. è ritenuta necessaria per tutti gli spettacoli di maggiore significatività per l'allestimento dei qualis, si necessita di:
rilevanti strutture: palchi , torri per luci (le cosidette americane), tribune o altre strutture per lo stazionamento del pubblico;
notevole affluenza e assembramento di persone.
In questi casi è necessario ricorrere, prima del rilascio dell'autorizzazione, alla verifica di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS). In tal caso la documentazione richiesta è quella indicata e dettagliatamente descritta nel Massimario della Prefettura di Firenze.
Per le attività di pubblico spettacolo e trattenimento, per cui si ritiene di superare i limiti previsti, in materia di rumore, dal vigente Regolamento delle attività rumorose, può essere richiesta una deroga: per infirmazioni in merito occorre rivolgersi al competente Ufficio Ambiente del Comune.
Per la realizzazione di eventi possono essere noleggiate le attrezzature comunali (palchi, pedane, sedie, gazebo, bancarelle di legno, ecc). Per informazioni in merito occorre rivolgersi al competente Ufficio Lavori Pubblici del Comune.
L'autorizzarione di pubblico spettacolo non esonera in nessun modo dall'obbligo di munirsi di eventuale permesso della SIAE.
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii. - Regolamento attuativo