Canone Unico Patrimoniale

  • Servizio attivo

Entrata comunale alla quale sono soggetti coloro che intendono occupare il suolo pubblico oppure affiggere manifesti, locandine, targhe o fare qualsiasi forma di pubblicità (anche volantini) nell'ambito del territorio del Comune.


A chi è rivolto

Coloro che fanno attività promozionale, pubblicitaria, o che utilizzano suolo pubblico.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2021 il Comune di Marradi ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, brevemente denominato “canone unico patrimoniale”. La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dalla Legge 160/2019 con l'obiettivo di unificare il regime dei prelievi fiscali previgenti in materia di occupazioni di suolo pubblico e di pubblicità.

Canone Unico Patrimoniale:

1) Canone Unico Patrimoniale per la componente Occupazione suolo pubblico (ex TOSAP)
2)Canone Unico Patrimoniale per la componente Pubblicità e Affissioni ( ICP e DPA)

1) OGGETTO DEL CANONE PER LA COMPONENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI IN BASE ALLA DURATA
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
• sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
• sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2) OGGETTO DEL CANONE PER LA COMPONENTE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto precedentemente, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esenti dal pagamento del canone, sono subordinate all’ottenimento della relativa autorizzazione comunale. Anche la pubblicità abusiva, effettuata senza la prescritta autorizzazione, è soggetta al pagamento del canone.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere richiesto dal Comune indifferentemente ad uno qualunque dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. Il pagamento effettuato da uno dei contitolari libera anche tutti gli altri.
Il versamento del canone relativo al condominio deve essere effettuato da parte dell’amministratore dello stesso.

DISTINZIONE DELLA PUBBLICITA’ IN BASE ALLA DURATA
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
•     Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
•     Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Come fare

IL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATO

Contatti:
ICA srl
Uffici Faenza -Via San Giovanni Bosco, 1
ex Complesso Salesiani piano terra
Tel. 0546 681730 Fax 0546 24755
E-mail ica.faenza@icatributi.it ;
indirizzo pec:ica.faenza@pec.icatributi.com

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