Data di scadenza
ISTRUZIONI COMPILAZIONE ON-LINE
IMU 2022
CALCOLO IMU ON-LINE
ACCONTO O QUOTA INTERA: 16.06.2022
SALDO: 16.12.2022
Viene messo a disposizione dei contribuenti nell’home page del sito del COMUNE (nella barra scorrevole in basso) uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare per il 2022
Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti.
I CONTRIBUENTI POSSONO REPERIRE LE INFORMAZIONI CATASTALI NECESSARIE per calcolare il dovuto, partendo dai dati catastali accedento al seguente link tramite SPID, CIE, CNS:
https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate
La procedura di calcolo permette:
• di calcolare l'imposta dovuta per il 2022 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
• di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
• di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
• di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento.
Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E' bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul sito internet del Comune.
Scadenze per il versamento :
• Acconto o imposta intera 16/06/2022
• Saldo 16/12/2022
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Dichiarazione IMU
mentre la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU anno 2021 (per i soli casi espressamente previsti per legge), è fissata al: 30 giugno 2022 e dovrà essere fatta secondo il MODELLO MINISTERIALE DI DICHIARAZIONE
https://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazione_imu/dichiarazione_imu.php
con anche le istruzioni per la compilazione
L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, approfondimento ai seguenti numeri:
055/8045005 - int.7
Oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
tributi@comune.marradi.fi.it
Breve Guida
- vedi allegato
REGOLAMENTO D. C.C. n.° 52 del 30.09.2020
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L'IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Definizione di Abitazione principale ai fini IMU - D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 - Comma 3 - stralcio
"Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."
Quindi perchè sia "Abitazione principale" si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:
• il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
• la residenza anagrafica;
• la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.
Pertinenze: potrà essere tassata con le stesse aliquote dell’abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc…. (ad esempio se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell’aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo box si dovrà effettuare il calcolo con aliquota ordinaria). In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è il contribuente a scegliere quale considerare pertinenza dell'abitazione principale.
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