Descrizione

L'autocertificazione è una dichiarazione in carta semplice, può essere presentata a in sostituzione di un certificato.

Requisiti del richiedente

Cosa è l'autocertificazione e chi la può utilizzare?
Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) riconosce ai cittadini la possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, determinate circostanze attestate in atti pubblici, allo scopo di semplificare l'attività amministrativa. In particolare, dispone che determinate certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti siano sostituite da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato.

Le disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, elencate dagli articoli 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (art.3 D.P.R. n.445/2000).

In quali casi è prevista l’autocertificazione?
Le tipologie di autocertificazione sono due:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione;

b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

a) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono i documenti prodotti in sostituzione dei certificati rilasciati dalle amministrazione pubbliche, che contengono informazioni su qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Sono redatte e sottoscritte dall'interessato, che le presenta con allegata la fotocopia di un proprio documento di identità.

In via generale sono autocertificabili: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

b) Tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l’interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del soggetto addetto al ricevimento. o accompagnate da documento di riconoscimento . Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque di documenti attestanti  stati e qualità personali dell’interessato è comprovato dalla richiesta del duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvi i casi in cui la legge prevede la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria per l’avvio del procedimento amministrativo di rilascio di duplicati.

L'autocertificazione è soggetta ai seguenti requisiti e limitazioni:

  • per le dichiarazioni occorre essere maggiorenne;
  • per i minori, le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore;
  • per gli interdetti, vanno sottoscritte dal tutore;
  • i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
  • le dichiarazioni di coloro che non possono firmare, per impedimenti fisici o perché analfabeti, sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione;
  • le dichiarazioni nell'interesse di coloro che non possono renderle per impedimenti temporanei connessi allo stato di salute sono sostituite da dichiarazioni dal coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tali dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale e devono contenere la menzione dell'impedimento.

 

Informazioni

Non è necessario autenticare la firma né applicare alcun bollo.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona.
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce (generalmente ha validità illimitata per stati, fatti e qualità personali che non sono soggette a campbiamento, sei mesi negli altri casi).

Il cittadino può utilizzare l'autocertificazione anche nei rapporti tra privati, se questi la accettano.

L'AUTOCERTIFICAZIONE NON PUO' ESSERE USATA PER:

  • documentazione inerente attività giudiziaria;
  • certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti;

 

Avvertenze

E' importante ricordare che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.

Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare l'autocertificazione e non possono accettare, ne' tantomeno richiedere, certificati.
Il rifiuto, da parte dell'impiegato addetto, di ricevere ed accettare le autocertificazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

 

Normativa di riferimento

- D.P.R. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" in riferimento ai seguenti articoli:

  • Art. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"
  • Artt. 21 e 47 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni".
  • Art. 21 "Autenticazione delle sottoscrizioni" e Art. 38 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze".
  • Artt. 3, 4 e 49 "Regole generali in materia di dichiarazioni".
  • Artt. 18, 19, 34 "Autentica di copia e di fotografie".
  • Artt. 35-36 "Documento di identità e di riconoscimento".
  • Artt. 71-76 "Sanzioni e Controlli".

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Anagrafe
Referente
Dott.ssa Visani Antonella
Responsabile
Rag. Mara Ierpi
Indirizzo
Piazza Scalelle n. 1/A
Tel
0558045797
Fax
0558042444
E-mail
demografici@comune.marradi.fi.it PEC: comune.marradi@postacert.toscana.it
Orario di apertura
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30

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