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CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI
DI MARRADI
(Delibera della Consiglio Comunale n.
_54_ del 29/07/2002_)
Art. 1.
Il servizio di illuminazione
cimiteriale consiste nella gestione
degli impianti di illuminazione votiva
presenti nei cimiteri comunali con la
fornitura dell’energia elettrica e
degli impianti stessi per il
funzionamento delle lampade votive a
richiesta degli interessati, sia per
le inumazioni nei campi di sepoltura
che per le tumulazioni nei loculi ed
ossarini.
Art. 2
Il
canone corrisposto dagli intestatari è
comprensivo della manutenzione,
esercizio del punto luce e
sostituzione (su segnalazione) delle
lampade non funzionanti. L’erogazione
di energia elettrica alle lampade
votive è continua per tutto l’arco
della giornata salvo l’interruzione
nei tempi tecnici strettamente
necessari per l’esecuzione di lavori
sugli impianti e/o lavori di
adeguamento straordinario programmati
con avviso pubblico affisso sul posto.
Art. 3
E’ vietato agli intestatari o chi per
essi modificare o manomettere
l’impianto, eseguire allacci abusivi,
cedere o subaffittare l’energia
elettrica o fare quant’altro possa in
qualunque modo apportare variazioni
all’impianto esistente.
Art. 4
Le
tariffe relative al canone annuo o
pluriennale di esercizio, nonche’ alle
spese di allacciamento dell’impianto
sono determinate in base a delibera
del Consiglio Comunale.
Art.
5
Il
servizio viene erogato a domanda per
cui l’intestatario o chi per esso è
tenuto alla stipula di apposito
contratto presso l’ufficio tributi del
Comune di Marradi con indicazione del
luogo di ubicazione della lampada con,
possibilità di scelta per la
corresponsione del canone annuale, o
pluriennale. Il canone pluriennale
dovrà essere versato in un’unica
soluzione e non è soggetto ad aumenti
ed è valido per tutta la durata della
concessione. E’ possibile in qualunque
momento variare il contratto da
annuale a pluriennale.
Art.
6
L’allacciamento delle lampade votive
viene effettuato dal personale
dipendente dell’Amministrazione
Comunale o da altro personale
incaricato.
Art.
7 Il
corrispettivo per l’allacciamento è
dovuto per ogni collegamento che
unisce la linea principale di
alimentazione con il portalampada o
lampadario costituito da un corpo
unico, anche a più piccoli bracci e
fissato in un solo punto sulla tomba
e/o lapide del loculo o ossario. Il
canone per l’esercizio del punto luce
è comunque dovuto per ogni lampada
collegata.
Art.
8
Gli utenti sono tenuti a comunicare
prontamente ogni rettifica o
variazione di indirizzo relativo al
recapito per l’inoltro del canone, al
fine di evitare disguidi postali o la
disattivazione della lampada per
mancato pagamento nei termini dovuti.
Chiunque
effettui pagamenti per contratti
intestati a persone decedute è tenuto
presentarsi presso l’Ufficio Tributi
per regolarizzare l’intestazione del
contratto stesso.
La
variazione dell’intestazione del
contratto di luce votiva non comporta
alcuna modifica alla intestazione di
concessione della sepoltura, non
incide sul diritto di sepolcro.
Art.
9
La riattivazione del servizio su
lampade disattivate in seguito a
morosità è soggetta alla
sottoscrizione di nuovo contratto di
utenza con conseguente corresponsione
del canone non corrisposto e il
corrispettivo per nuova fornitura.
Art.
10
Gli utenti che hanno stipulato un
contratto di durata annuale possono
dare la disdetta facendo richiesta
direttamente all’Ufficio Tributi. La
disdetta si intende comunque validità
per l’anno successivo, per il canone
già versato non è previsto alcun
rimborso.
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ALLACCIAMENTO |
€ 25,00 |
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■
CANONE ANNUO |
€ 12,00 |
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■
CANONE DECENNALE |
€ 115,00 |
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■
CANONE TRENTENNALE solo loculi e
ossarini |
€ 335,00 |
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■
CANONE CINQUANTENNALE solo loculi
e ossarini |
€ 550,00 |
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MODULO DI RICHIESTA
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